STATUTO


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STATUTO

Art. 1 Costituzione

⦁ E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Moncenisio 4 – ODY”, qui di seguito detta “Associazione”.
⦁ L’ Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Cadice del Terzo Settore), nonche dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalita civiche, solidaristiche e di utilita sociale.
L’Associazione, in virtu dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODY e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione
estema della medesima.
⦁ L’Associazione e disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attivita.

⦁ L’associazione, costituita per collaborare allo sviluppo della “Mission” della Congregazione delle Suore della Provvidenza, aderisce alla “Fondazione della Provvidenza”, con sede legale in Udine Via Padre Scrosoppi n. 2 e condividendone i principi della solidarieta cristiana si ispira alle linee pedagogiche, alla spiritualita e al carisma di San Luigi Scrosoppi, che l’associazione riconosce come linee guida vincolanti nell’indirizzo strategico dell’azione svolta e delle scelte operate.
⦁ L’associazione si propane di fare rete, anche tramite il coordinamento della Fondazione della Provvidenza, con altre realta a carattere sociale di cui condivide valori, principi e finalita che operano presso le Suore per ii conseguimento di obiettivi comuni.
⦁ II rispetto dei principi sopra indicati costituisce presupposto irrinunciabile dell’azione dell’associazione. Attivita o indirizzi difformi da tali principi comportano la facolta, da parte della Congregazione delle Suore della Provvidenza, di vietare ii riferimento al carisma e alle opere di San Luigi Scrosoppi, della Congregazione e/o della Fondazione della Provvidenza nonche di sciogliere i vincoli anche contrattuali intercorrenti con l’associazione.
⦁ L’ Associazione riconosce nella collaborazione tra laici e religiose – originaria espressione della propria attivita – la realizzazione possibile di una comunita che nella comunione di carismi differenti si offre al servizio dei piu fragili e dei piu deboli.

Art. 2 Sede

⦁ L’ Associazione ha sede nel Comune di Roma.
⦁ Con delibera de! Consiglio Direttivo potra essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessita di modifica statutaria, purche all’ intemo de! medesimo Comune.
⦁ Con delibera de] Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’ Associazione in Italia o all’estero.

La durata dell’ Associazione e illimitata.
Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto e finalita

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⦁ Lo spirito e la prassi dell’ Associazione si confonnano ai principi della Costituzione Italiana e si
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’ Associazione e apartitica e si attiene ai seguenti principi e modalita di gestione: assenza del fine di
lucro, anche indiretto; democraticita della struttura; trasparenza amministrativa e fiscale; elettivita e gratuita delle cariche sociali, gratuita delle prestazioni dei volontari associati, i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attivita animati da spirito di solidarieta, correttezza, buona fede, probita e rigore morale.
⦁ Per ii perseguimento delle finalita civiche, solidaristiche e di utilita sociale I’Associazione svolge,
prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attivita di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117del2017:
⦁ Iett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Iegge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
⦁ Jett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni, nonche le attivita culturali di interesse sociale con finalita educativa;
⦁ Jett. I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e forrnativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta educativa;
⦁ Jett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture de 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche ogni altra attivita di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L’ Associazione in particolare si prefigge di contribuire, alla promozione ed alla tutela di minori in difficolta mediante le seguenti attivita:
⦁ accoglienza temporanea di minori in difficolta nelle strutture gestite dall’Associazione e cura del lorn benessere psico fisico;
⦁ sostegno dei minori accolti nella fase del lorn ritomo in famiglia o del lorn inserimento in una famiglia affidataria o adottiva;
⦁ attivita con finalita educative, in particolare di orientamento, di supporto e di formazione professionale, per i minori e giovani in affido, in adozione o in situazioni di fragilita, rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e a favorire l’inserimento scolastico e lavorativo;
⦁ sensibilizzazione alla prnblematica del disagio minorile;
⦁ preparazione delle famiglie all’affidamento familiare;
⦁ fonnazione alla genitorialita e sostegno alle famiglie, in particolare affidatarie e adottive;
⦁ formazione perrnanente degli operatori, dei collaboratori, dei volontari e delle famiglie nell’ambito del lorn specifico impegno nell’associazione;
⦁ fonnazione, in particolare dei giovani, anche attraverso esperienze di volontariato e di scambi
culturali, sui temi del disagio minorile, della poverta, dell’emarginazione in Italia e nei paesi in via di sviluppo.
⦁ L’ Associazione puo inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice de) terzo Settore, attivita diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purche secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attivita sono individuate con apposita delibera dell’ Assemblea.
⦁ L’ Associazione puo esercitare anche attivita di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attivita · interesse generale e nel rispetto dei principi di verita, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori econ il pubblico. \ ,
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⦁ L’ Associazione svolge inoltre attivita di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi
attinenti alle proprie finalita, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

⦁ All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano paitecipare alle attivita dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. II numero degli associati non puo essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
⦁ Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente ii presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
11 Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita perseguite e le attivita di interesse generale svolte.
, La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del
_ Consiglio irettivo, nel libro_ degli associati. _ _ _ _ _ _ _ _
\ 3. In caso d1 mancato accoghmento della domanda d1 amm1ss10ne, 11 Cons1gho D1rett1vo deve, entro
·;: :-:; 1_ 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato ii quale, entro 60 giorni
:· r:-7/ dal ricevimento della comunicazione, puo chiedere che sull’istanza si pronunci 1’Assemblea, la quale,
./.–:: se non appositamente convocata, deliberera in occasione della prima riunione successiva.
⦁ -· 4. La quota annuale a carico degli associati non e trasmissibile, ne ripetibile in caso di recesso o
perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

⦁ Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
⦁ L’arnmissione all’Associazione non puo essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facolta di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momenta mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
⦁ Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con ii versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
⦁ Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme de! presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’arnmontare fissato dal Consiglio Direttivo.
⦁ I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attivita di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
⦁ Non e ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente
come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attivita svolta dagli associati non puo essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivita prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
⦁ Colom che prestano attivita di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e / malattie connessi allo svolgimento dell’attivita stessa, nonche per la responsabilita civile verso i te
in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. \ ..

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Art. 7 Perdita della qualita di associato

La qualita di associato si perde per:
⦁ Decesso;
⦁ Dimissioni: ogni associato puo recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avra decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
⦁ Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale e previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
⦁ Esclusione: la qualita di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonche delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qua1ora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. II Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. 11 provvedimento di esclusione dovra essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potra ricorrere entro trenta giomi all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giomi dal
J{J. ricevimento della richiesta e l’ Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
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Art. 8 Organi dell’Associazione

⦁ Gli organi dell’Associazione sono:
⦁ I’Assemblea degli Associati;
⦁ il Consiglio Direttivo;
⦁ ii Presidente;
⦁ Organo di controllo (eventuale).
⦁ Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche e ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

⦁ L’Assemblea e il massimo organo deliberante dell’Associazione
⦁ Possono partecipare all’ Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purche in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
⦁ Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato puo ricevere al massimo 3 deleghe conferitegli da altri associati.
⦁ In particolare l’Assemblea hail compito di:
⦁ delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i program.mi e le direttive generali dell’Associazione;
⦁ individuare le eventuali attivita diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
⦁ deliberare sul bilancio consuntivo;
⦁ eleggere il Presidente
⦁ eleggere i componenti de! Consiglio Direttivo, determinandone ii numero, e l’eventuale Organo di controllo;
t) deliberare sulle responsabilita dei componenti degli organi sociali e promuovere azione ii responsabilita nei loro confronti;
⦁ deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiest . _

di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statute;
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⦁ deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi
dell’art. 7 del presente Statuto;
⦁ deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorra ad essa sottoporre.

L’ Assemblea ha inoltre il compito di:
⦁ deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
⦁ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
⦁ Le deliberazioni assembleari prese in conformita alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
⦁ L’ Assemblea e composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro ii 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta ii Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in ta! caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giomi dal ricevimento della richiesta e l’ Assemblea deve essere tenuta entro 30 giomi dalla convocaz1one.
Le convocazioni dell’ Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche via email) da inviarsi almeno 10 giomi prirna della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro ii predetto termine.
L’avviso deve contenere ii giomo, ii luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonche l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Validita dell’Assemblea
⦁ L’ Assemblea e presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza 1’Assemblea nomina
il proprio presidente.
⦁ Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarita delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all’Assemblea.
⦁ L’ Assemblea e validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta piu uno degli associati. In seconda convocazione I’ Assemblea e validamente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
⦁ Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti.
Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione e necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed ii voto
favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione de! patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
⦁ Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
⦁ E’ ammessa la possibilita che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si dara atto nei relativi verbali:
⦁ che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identita degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
⦁ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
⦁ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giomo, nonche di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

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Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
⦁ Il Consiglio Direttivo e l’organo esecutivo dell’Associazione.
⦁ Il Consiglio Direttivo e eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso e composto dal Presidente e da
un numero pari di membri non inferiore a 4 e non superiore a 8 scelti fra gli associati.
⦁ I membri de! Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o piu membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla meta, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
⦁ 11 Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Art. 13 Convocazione e validita del Consiglio Direttivo
⦁ 11 Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda
motivata di almeno due dei suoi membri.
⦁ La convocazione e effettuata mediante lettera o email da inviarsi almeno 5 giorni prima della data
fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giomo, il luogo e l’ora, nonche l’elenco delle
materie da trattare.
⦁ I1 Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza, dal componente piu
anziano di eta. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
⦁ Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
⦁ E’ ammessa la possibilita che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si dara atto nei relativi verbali, secondo le modalita previste per *h Assemblea degli associati.
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

I. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’ Associazione.
⦁ Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
⦁ assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
⦁ amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni piu ampio potere al riguardo;
⦁ predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento intemo che, coriformandosi alle norme del presente Statuto, dovra regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovra essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che deliberera con maggioranze ordinarie;
⦁ indire adunanze, convegni, ecc.;
⦁ deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
⦁ deliberare l’ adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

⦁ decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
⦁ deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire ii regolare funzionamento dell’ Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attivita svolta ai sensi dell’articolo 33, comma 1 de! D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117;
⦁ proporre all’Assemblea ii conferimento di onorificenze e/o di cariche onori:fiche ad associati o
a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attivita proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali e deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
⦁ istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 15 ll Presidente
h 1. 11 Presidente e ii rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli
,. e anche Presidente dell’Assemblea e de! Consiglio Direttivo.
:. \\ 2. 11 Presidente viene eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed e rieleggibile.
\. 3. Egli convoca e presiede I’Assemblea e ii Consiglio Direttivo.
‘ l;J4,ll Presidente in particolare:
-:;..,.,,-a:_.,l!- a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e de! Consiglio Direttivo;
;-al”l. ., b) e delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare

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aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo puo richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
⦁ Al Presidente compete la tenuta